Proroga dei termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli eventi sismici del 2012 e successivamente dall’alluvione del 2014
Avviso pubblicato ai sensi della Legge 12 dicembre 2019, n. 156, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2019, con oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123
La Legge 12 dicembre 2019, n. 156, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2019, con oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, all’art. 9-vicies sexies prevede un ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all’art.3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50.
Si ricorda che la norma stabilisce che i soggetti che abbiamo residenza o sede legale o operativa nei comuni individuati cu ai commi 1 e 1-bis del predetto art.3 del Decreto Legge 28 gennaio 2014, n.4, nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.