Emergenza Covid-19 - D.L. 23/2020 - art. 11 - Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

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In riferimento all’art. 11 del D. L. 23/2020, informiamo i clienti che, per i titoli emessi prima dell’entrata in vigore del decreto, si intendono sospesi i termini per il pagamento tardivo degli assegni e ogni altra forma sanzionatoria ricadente o decorrente nel periodo compreso tra il 09 marzo e il 30 aprile 2020.


Nulla cambia per gli assegni emessi in data successiva al giorno 08 aprile.


I suddetti termini saranno quindi ricalcolati a partire dal giorno successivo la fine del periodo di sospensione (04 maggio 2020).


Le filiali rimangono a disposizione per ogni altro chiarimento.