Sospensione delle rate dei mutui in conseguenza all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Avviso pubblicato ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 29 febbraio 2020, n. 642

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In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in oggetto, detto evento costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile.

 

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione, con l’indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.